Il nuovo Regolamento Macchine
Il regolamento macchine: l'evoluzione dei requisiti di sicurezza
I Requisiti del nuovo Regolamento Macchine dovranno riflettere l’evoluzione tecnologica dei prossimi decenni, per questa ragione gli attuali requisiti verranno arricchiti con nuovi aspetti che saranno fondamentali per la conformità dei prodotti che ricadono nel suo scopo. L’articolo illustra i principali cambiamenti dal punto di vista tecnico e concettuale.
Introduzione
Recentemente la Commissione europea ha accolto con favore l’accordo raggiunto dal Consiglio dell’Unione europea e dal Parlamento europeo sulla pubblicazione del nuovo Regolamento Macchine (leggi articolo sull’argomento), ciò porterà in tutta probabilità all’adozione del nuovo Regolamento entro la primavera di quest’anno.
Il nuovo Regolamento Macchine dovrà tenere in considerazione molti aspetti che già hanno iniziato a emergere negli ultimi anni e che caratterizzeranno l’evoluzione tecnologica industriale dei prossimi decenni, di seguito le tre tematiche più rilevanti:
a – Introduzione dell’intelligenza artificiale;
b – Definizione dei criteri per la sicurezza di rete;
c – Implementazione di requisiti per gli ambienti di lavoro condivisi.
Alcuni di questi aspetti sono già oggi trattati sia in Norme Tecniche che in Regolamenti paralleli all’attuale Direttiva Macchine; il nuovo Regolamento Macchine si porrà come un atto legislativo parallelo che considererà esclusivamente gli aspetti di sicurezza di queste tematiche.
Di seguito tratteremo i principali aspetti di innovazione dei requisiti del nuovo Regolamento Macchine in modo da avere un’idea chiara di come affrontare i nuovi requisiti ed integrare l’analisi dei rischi.
Il nuovo Allegato III
I Requisiti del nuovo Regolamento macchine saranno elencati nell’Allegato III dando precedenza alla lista di prodotti con pericoli elevati (Allegato I) ed alla lista dei componenti di sicurezza (Allegato II), questo cambiamento formale non porta nessuna modifica dal punto di vista tecnico.
I requisiti saranno strutturati esattamente come quelli dell’attuale Direttiva Macchine e verranno arricchiti di nuovi aspetti legati alle evoluzioni tecnologiche.
Tutte le integrazioni che sono state fatte rispetto al testo della Direttiva Macchine saranno armonizzate ai Regolamenti già esistenti che comprendono anche le macchine.
L'integrazione dell'intelligenza artificiale
L’innovazione più grande e inedita sul testo dell’attuale Direttiva Macchine è senz’altro l’introduzione degli aspetti legati agli algoritmi di intelligenza artificiale; questo argomento è il più complesso e difficile da trattare e verrà integrato in maniera armonica ai Requisiti del Regolamento AI ACT di cui è già presente una proposta all’interno del sito del parlamento europeo (proposta parte 1 e parte 2).
Il Regolamento sull’intelligenza artificiale tratterà questo complesso tema sotto diversi punti di vista (Sicurezza, Etica, Privacy, Impatto psicologico, ecc…) e includerà anche le macchine qualora queste integrino all’interno del loro software integrato algoritmi di intelligenza artificiale. I requisiti del regolamento macchine invece tratteranno l’intelligenza artificiale solo dal punto di vista della sicurezza per l’operatore.
Lo scopo di questa integrazione è quello di garantire che gli algoritmi di auto-apprendimento e auto-evolutivi installati non aggiungano nuovi pericoli o incrementino i rischi durante tutta la vita utile della macchina.
Il primo requisito che vede una modifica sostanziale è l’1.1..6 che riguarda l’ergonomia, ed in particolare l’interfaccia tra l’operatore e la macchina, in questo senso la macchina sia nel suo stato iniziale che nelle evoluzioni future deve sempre garantire una comunicazione sicura e la possibilità di adattarsi alla modalità di lavoro dell’operatore. Da ciò il fabbricante deve garantire che in ogni condizione attuale e futura siano rispettati i principi di ergonomia cognitiva e di sicurezza nell’interazione uomo-macchina.
Il secondo requisito molto importante per questa tematica è l’1.2.1 che riguarda la sicurezza e l’affidabilità dei sistemi di comando. L’evoluzione del software di una macchina non deve in nessun modo portare ad una diminuzione del livello di affidabilità dei sistemi di comando con funzione di sicurezza, se ciò è vero l’evoluzione della macchina non deve mai superare alcuni i limiti di sicurezza determinati dal fabbricante. L’analisi dei Rischi della macchina che integra algoritmi di auto-apprendimento e auto-evoluzione dovrà considerare tutti gli scenari e imporre limiti (es. temperatura, velocità ecc…) che non potranno mai essere superati dalla macchina. Infine il comando impartito dall’operatore dovrà sempre avere la massima priorità su ogni decisione autonoma della macchina.
I criteri per la sicurezza di rete
Già oggi quasi tutte le macchine che entrano in funzione hanno un collegamento in rete, tale collegamento permette alle aziende di accedere ai dati sulla produzione e in qualche caso anche di controllare e variare i parametri delle macchine; una connessione in rete, se non ben gestita può permettere l’accesso ed il controllo della macchina a terzi con finalità dolose.
Questo aspetto influisce su uno dei principi cardine della Direttiva Macchine: l’uso scorretto ragionevolmente prevedibile. L’analisi dei rischi deve essere condotta considerando tutti gli usi scorretti o situazioni accidentali che possono presentarsi durante le fasi di vita della macchina, la connessione delle macchine in rete apre un nuovo scenario, quello dell’uso scorretto volontario che può avere diverse finalità :
a – Blocco della produzione;
b – Danneggiamento della produzione;
c – Furto di dati;
c – Corruzione dei dati di sicurezza (atti terroristici).
L’aspetto che interessa i requisiti del nuovo Regolamento Macchine è solo la corruzione dei dati che può portare la macchina a comportarsi in modo pericoloso danneggiando l’operatore; da ciò nasce il nuovo requisito 1.1.9 – Protezione contro la corruzione.
La connessione della macchina ad una rete non deve in nessun modo portare ad una situazione pericolosa, i componenti critici devono essere individuati dal fabbricante e opportunamente protetti contro danni di natura accidentale o volontaria. Deve essere mantenuta copia del log del software con tutte le modifiche, deve essere sempre possibile verificare la versione del software installata in modo agevole.
Questo requisito porta il fabbricante della macchina a condurre una vera e propria analisi dei rischi in fase di progettazione del software e richiede di integrare a livello di istruzioni per l’uso tutte le modalità con le quali il software deve essere verificato, mantenuto ed aggiornato. Il grado di complessità dei software che spesso include anche funzioni di sicurezza fa si che questo aspetto diventi fondamentale, alla pari di un riparo o di una fotocellula di sicurezza.
Anche il requisito 1.2.1 viene influenzato da questo aspetto:
Il sistema di comando deve essere progettato e costruito tenendo in considerazione i pericoli che possono derivare da corruzioni esterne compresi i “tentativi dolosi” di manomissione; questo aspetto diventa ancora più importante quando parliamo di parti del sistema di comando della macchina che gestiscono funzioni di sicurezza che non devono poter essere cambiate dall’esterno.
Tutto ciò porterà il fabbricante a dover analizzare in modo molto accurato gli aspetti di sicurezza della connessione della propria macchina in fase di progettazione, il software dovrà mantenere in memoria per almeno 5 anni il log del software caricato per dimostrare la conformità della macchina alle disposizioni del nuovo Regolamento Macchine, tale informazione potrà essere richiesta dalle autorità in caso di necessità .
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Gli ambienti di lavoro condivisi
Per ambienti di lavoro condivisi si intendono gli spazi nei quali persone e macchine eseguono lavori contemporanei; possono essere previste sia operazioni simultanee senza collaborazione uomo-macchina che operazioni collaborative.
In questo caso il nuovo Regolamento Macchine considera i pericoli di natura fisica e psicologica andando a modificare sostanzialmente il requisito 1.3.7:
In ambiente condiviso non devono essere presenti pericoli di natura meccanica, devono essere previsti ripari oppure funzioni di sicurezza che non permettano in nessun modo alla macchina di arrecare danno all’operatore. Può essere previsto un contatto tra uomo e macchina ma alla condizione che quest’ultimo non sia pericoloso.
L’analisi dei rischi deve considerare, oltre che ai pericoli di natura meccanica, anche tutti i pericoli di natura psicologica che possono insorgere nell’ambiente condiviso. Per questa tematica si stanno svolgendo studi che dimostrano l’aumento del carico di stress psicologico per l’operatore che deve lavorare assieme ad una macchina per molte ore al giorno.
Il requisito 1.3.7 dice infine che le macchine devono essere progettate considerando sempre l’adattamento al comportamento umano: la macchina deve rispondere all’operatore in modo appropriato sulla base dei suoi comandi diretti, ma anche dei suoi gesti, delle sue parole e delle sue espressioni.
Conclusione
I requisiti del nuovo Regolamento Macchine porteranno l’industria delle macchine ad essere sempre più attenti agli aspetti di sicurezza legati alle nuove tecnologie, all’interno dei requisiti che abbiamo visto nell’articolo si evidenzia una vera e propria rivoluzione.
In quest’ottica i requisiti del regolamento pongono tante nuove sfide sia per i fabbricanti che per chi si occupa come noi di consulenza nell’ambito della sicurezza delle macchine. Era sicuramente un passo necessario, un passo che ci porterà nel futuro e ci permetterà di adottare le nuove tecnologie con consapevolezza e sicurezza.
Cosa possiamo fare per voi?
Noi di WAVES ENGINEERINGÂ ci occupiamo di sicurezza delle macchine e ci stiamo aggiornando sulle sfide del nuovo Regolamento.
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